Lo Statuto

Lo Statuto

STATUTO AGGIORNATO 2023

Articolo 1
Costituzione

A norma degli artt. 14 e seguenti del c.c. è costituita la Fondazione “Francesco Cannavò”.

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

La Fondazione ha sede presso la Federazione Ordini Farmacisti Italiani attualmente in Roma, Via Palestro n. 75 e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 2
Scopo

La Fondazione opera in ambito nazionale e internazionale e non ha fini di lucro.
Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura del Farmacista, il suo costante aggiornamento tecnico, scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, al perfezionamento, alla qualificazione e all'orientamento professionale del Farmacista, con esclusione di ogni attività diretta al rilascio di diplomi di istruzione secondaria superiore, universitaria o post- universitaria.

A tal fine potrà:
1. Realizzare studi, ricerche ed indagini al fine di rilevare lo stato e l'evoluzione della professione del Farmacista, anche per i profili previdenziali ed assistenziali e con particolare riguardo ai giovani Farmacisti;

2. Promuovere e realizzare iniziative editoriali;

3. Promuovere, anche sotto il profilo didattico, l'attività di enti che agiscono nel campo degli studi in materia farmaceutica e, più in generale, nelle materie di competenza del laureato in Farmacia e C.T.F., mediante il sostegno dell'attività da essi svolta, nonché dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire anche con il finanziamento della Fondazione;

4. Istituire corsi di perfezionamento ed aggiornamento della professione di farmacista e di orientamento della stessa, di interesse per le professioni sanitarie, nonché in materia di formazione e aggiornamento dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini e del relativo personale dipendente, con rilevanza sia locale sia nazionale e svolgere attività di formazione continua (ECM), di cui agli artt. 16 e seguenti del D.lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni;

5. Promuovere, realizzare e finanziare convegni e riunioni, nonché seminari di studio inerenti le materie farmaceutiche e, più in generale, quelle di competenza del laureato in Farmacia e C.T.F.;

6. Fornire adeguato sostegno organizzativo e divulgativo a tutte le iniziative intraprese;

7. Istituire, promuovere e sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie farmaceutiche e, più in generale, in quelle di competenza del laureato in Farmacia e C.T.F.;

8. Promuovere e realizzare iniziative in ambito socio-sanitario, anche con il coinvolgimento delle Farmacie e di altre Istituzioni;

9. Realizzare studi, progetti anche sperimentali finalizzati alla realizzazione di servizi e modelli per l'attività del Farmacista anche con riferimento alla L. 69/09.

La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività anche di prestazione di servizi, che, direttamente o indirettamente, l'organo amministrativo riterrà utile per il conseguimento dello scopo istituzionale; potrà inoltre svolgere ogni operazione immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria ritenuta necessaria, utile o idonea dall'organo amministrativo per il raggiungimento degli scopi sociali.

La Fondazione potrà, altresì, assumere partecipazioni dirette ed indirette in altre società ed Enti che possano concorrere al raggiungimento dello scopo statutario.

 

Articolo 3
Organi

Sono organi della Fondazione:

  1. il Consiglio di Amministrazione;
  2. il Presidente;
  3. il Segretario;
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  5. il Comitato Scientifico;
  6. il Consiglio Superiore.

I componenti gli Organi collegiali della Fondazione decadono di diritto dalla nomina in caso di mancata partecipazione a tre sedute, anche non consecutive, dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione.

La decadenza è pronunciata dall'organo di cui il componente fa parte quando sia a conoscenza che ricorrono le condizioni che la rendano necessaria.
I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

 

Articolo 4
Consiglio di Amministrazione

 

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione così formato: quattro farmacisti di cui tre nominati dal Comitato Centrale della Federazione Ordini Farmacisti Italiani ed uno dal Consiglio di Amministrazione stesso scelto in una terna indicata dalla Federazione Nazionale Associazioni Giovani Farmacisti, nonché quattro Componenti di diritto così organicamente individuati:
a) il Presidente pro tempore della Federazione Ordini Farmacisti Italiani o suo delegato;
b) l’ultimo Presidente della Federazione Ordini Farmacisti Italiani diverso da quello in carica;
c) il componente della Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Sanità designato dalla
Federazione Ordini Farmacisti Italiani;
d) il Coordinatore del Comitato Scientifico della Fondazione.
I Componenti di diritto decadono automaticamente in caso di perdita della qualifica o funzione che ne ha determinato la qualità di Consigliere con subentro automatico del soggetto che lo ha sostituito nella rispettiva qualifica o funzione.
La durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dal Comitato Centrale della Federazione Ordini Farmacisti Italiani è pari alla durata del Comitato Centrale stesso e, comunque, in regime di prorogatio, fino alla loro sostituzione da parte del predetto organo della Federazione stessa, quello cooptato dal Consiglio di Amministrazione tra i farmacisti della Federazione Nazionale Associazioni Giovani Farmacisti è di 4 anni dall’adozione della delibera di nomina.

 

Articolo 5
Poteri del Consiglio di Amministrazione


Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, e in modo non limitativo, il Consiglio di Amministrazione:

1. approva ogni e qualunque programma, scelta, impostazione, direttiva concernente l’attività della Fondazione, secondo gli scopi della medesima;
2. delibera i poteri e i compiti, anche individuali, che ritiene di conferire ai componenti degli organi della Fondazione;
3. emana gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento della Fondazione;
4. delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti salve restando le formalità stabilite dalla legge;
5. decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
6. assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
7. determina criteri e parametri per il rimborso delle spese, nonché eventuali indennità di carica e/o gettone di presenza dei componenti gli organi;
8. approva, entro il mese di giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e predispone il bilancio preventivo dell'anno successivo.

Il Consiglio può delegare in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri e può nominare procuratori per determinati atti.

Articolo 6
Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e ogniqualvolta il Presidente lo giudichi opportuno. Deve, inoltre, essere convocato qualora ne facciano richiesta congiunta almeno i 3/4 (tre quarti) dei membri in carica.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Ove anche questi sia assente le riunioni saranno presiedute dal Consigliere più anziano di età presente.

Le funzioni di Segretario verranno svolte dal Segretario della Fondazione o, in caso di sua assenza, dal consigliere più giovane di età presente alla riunione.

La convocazione è fatta a mezzo di avvisi spediti per posta, per fax o per e-mail almeno otto giorni prima, con indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con qualunque mezzo con preavviso di almeno 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno la metà dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il voto non può essere dato per delega.

Qualora si verifichi una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione ai sensi del precedente secondo comma.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

 

Articolo 7
Presidente, Vice Presidente e Segretario

Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario sono eletti tra i componenti farmacisti del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, di fronte ai terzi e in giudizio, ed ha tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione degli atti deliberati.

In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti. In caso di assenza od impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento delle funzioni stabilite dai precedenti commi e sottoscrive unitamente al Presidente le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, è tenuto a redigere il verbale delle sedute del Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della tenuta dei registri della Fondazione.


Articolo 8
Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico dei Conti

Il Consiglio di Amministrazione determina, di triennio in triennio, se il controllo contabile debba essere affidato ad un Collegio dei Revisori ovvero ad un Revisore Unico.

Qualora fosse nominato il Collegio dei Revisori dei Conti sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti e dovrà essere composto da almeno tre componenti iscritti nel Registro dei Revisori dei Conti.

Il Presidente verrà nominato dal Collegio stesso.

Il Revisore unico dei Conti dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico dei Conti, nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica per tre esercizi e può essere riconfermato.

Spetta al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico dei Conti, indistintamente definiti Revisori:
- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- verificare, almeno ogni tre mesi la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- verificare altresì se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio con apposita relazione.

I Revisori possono richiedere al Consiglio di Amministrazione documenti e notizie utili al controllo e possono procedere ad ispezioni.

L'attività di controllo contabile è documentata in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della Fondazione.

I Revisori sono invitati ad assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 9
Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto dal Coordinatore, Vicecoordinatore, nominati dal Consiglio amministrazione e da un numero massimo di venti esperti, nominati dal Consiglio di Amministrazione, in possesso di comprovate competenze nelle tecniche, nelle materie e nelle discipline che concorrono a definire i contenuti dell'attività professionale del farmacista o, comunque, utili all'evoluzione del suo profilo culturale e professionale.

Dei suddetti esperti, tre componenti dovranno essere nominati tra i Presidenti degli Ordini provinciali, sentito il Consiglio Superiore.

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive, a richiesta del Consiglio di Amministrazione, in materia culturale e tecnico-scientifica e concorre alla definizione dei programmi e delle attività culturali e scientifiche ad esso sottoposti.

Il Comitato può articolarsi in gruppi e commissioni che possono operare disgiuntamente, ma in modo coordinato.

Il Comitato dura in carica 4 anni a decorrere dalla nomina del Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 10
Il Consiglio Superiore

Il Consiglio Superiore è composto da cinque farmacisti estranei al consiglio di amministrazione, di cui almeno tre Presidenti di Ordine Provinciale, tutti nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sentiti i Delegati Regionali della Federazione Ordini Farmacisti Italiani, convocati in una riunione congiunta.

Il Consiglio Superiore è competente, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ad approvare eventuali modificazioni ed interpretazioni dello Statuto.

È convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è presieduto dal suo componente più anziano di età.

Il Consiglio Superiore dura in carica 4 anni dalla nomina del Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 11
Il Direttore

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la Fondazione si avvalga dell’opera di un Direttore.

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Egli ha il compito di curare la gestione dei programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione.

A tal fine gli vengono affidati la direzione e il coordinamento degli uffici della Fondazione, il controllo dell’attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori, e collaboratori esterni incaricati di partecipare alle iniziative della Fondazione.

Il suo compenso è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 12
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di giugno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi o riserve, sono destinati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, non essendo consentita la loro distribuzione, neanche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, salvo che la distribuzione sia imposta dalla legge.

 

Articolo 13
Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione il Consiglio Superiore, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, nomina uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.
Qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione dovesse cessare la sua attività, i beni residui in sede di liquidazione, saranno devoluti alla Federazione Ordini Farmacisti Italiani o, in caso di sopravvenuta estinzione, ad Ente che svolga attività similare o avente fini di pubblica utilità per i farmacisti individuato dai liquidatori.

 

Articolo 14(abrogato)
Norma transitoria

 

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